La propaganda elettorale
Normativa e spazi di affissione
Le norme che regolano la propaganda elettorale per le elezioni politiche sono le seguenti: legge 4 aprile 1956, n. 212 (norme per la disciplina della propaganda elettorale); gli artt. 1,6,17,18,19 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (disciplina delle campagne elettorali per le elezioni politiche) ; legge 22 febbraio 2000 n. 28 (disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e per la comunicazione politica).
Con Legge 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) è stata modificata la legge 04 aprile 1956, n. 212 eliminando la propaganda elettorale indiretta (propaganda effettuata dai cosiddetti "fiancheggiatori") e riducendo il numero degli spazi destinati alla propaganda elettorale diretta, spettanti alle liste che partecipano alle consultazioni. Tali norme sottopongono a particolari procedure e limiti le varie forme di comunicazione politica e decorrono a far data:
- dalla data di convocazione dei comizi elettorali
- per il divieto per le Amministrazioni di svolgere attività di comunicazione;
- per l'applicazione delle norme relative alla comunicazione politica radiotelevisiva, per i messaggi di propaganda e pubblicità su quotidiani e periodici.
- dal 30' giorno antecedente le elezioni con la regolamentazione delle altre forme di propaganda (fissa, mobile, luminosa).
Chiunque viola le norme sulla propaganda è soggetto a sanzioni amministrative.
La propaganda a mezzo affissione di stampati
Propaganda elettorale diretta
Dal 30° giorno antecedente le elezioni la propaganda elettorale a mezzo di affissione di manifesti, stampati e di altro materiale elettorale è consentita solo negli appositi spazi a ciò destinati dal Comune ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 della legge 4 aprile 1956, n. 212. E' fatto divieto di scambi e di cessioni delle sezioni di spazio assegnate. Nelle sezioni di spazio assegnate non è consentita l'affissione di manifesti e stampati di propaganda elettorale concernente altre iniziative. L'affissione è vietata nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni.
I partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e i promotori del referendum, hanno diritto, a partire dal 30' giorno antecedente le elezioni, ad avere un proprio spazio per l'affissione dei manifesti, nei tabelloni predisposti dal Comune.
L'assegnazione è subordinata alla presentazione di apposita domada indirizzata alla Giunta del Comune entro il 34° giorno antecedente quello di votazione. L'ultimo giorno utile pertanto è il 24 febbraio 2020. Le domande di assegnazione degli spazi devono pervenire in Comune mediante consegna a mano, con posta ordinaria, posta elettronica certificata, oppure a mezzo fax.
La propaganda fonica, figurativa su mezzi mobili, luminosa, e volantinaggio
Propaganda fonica su mezzi mobili
La propaganda elettorale effettuata mediante altoparlante installato su mezzi mobili è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco. Nel caso questa si svolga sul territorio di più Comuni, l'autorizzazione è rilasciata dal Prefetto della Provincia in cui i Comuni stessi sono compresi.
Propaganda figurativa su mezzi mobili
Dal 30' giorno antecedente le elezioni è vietata ogni forma di propaganda elettorale figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico (striscioni, drappi, cartelli stradali, poster, scritte sui muri ecc.). L'unica propaganda figurativa a carattere fisso ammessa è quella costituita dalle affissioni sugli appositi spazi (vedi la propaganda a mezzo affissioni di stampati).
E' invece ammessa la propaganda figurativa su mezzi mobili (veicoli in regola con le norme della circolazione stradale) e tali mezzi - secondo il parere del Ministero dell'Interno - possono effettuare fermate in luogo pubblico, mentre la sosta o lo stazionamento prolungato non sono consentiti, in quanto si configurerebbe quale violazione al divieto di propaganda figurativa fuori dagli appositi spazi.
Per quanto concerne i taxi la propaganda figurativa è ammessa quando sono in servizio sulle pubbliche vie o negli appositi spazi di sosta in attesa di chiamata. Detti veicoli saranno ricoverati in garage o sedi similari se fuori servizio.
Propaganda luminosa
Dal 30' giorno antecedente le elezioni è vietata ogni forma di propaganda elettorale luminosa sia fissa (a mezzo di cartelloni elettronici) che mobile (su mezzi mobili con apparecchiature luminose).
Fanno eccezione le insegne indicanti le sedi dei partiti.
Volantinaggio
Dal 30' giorno antecedente le elezioni è vietato il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico.
E' invece ammessa la distribuzione dei volantini, consegnandoli nelle mani dei passanti o inserendoli nelle buche delle lettere, salva la richiesta di autorizzazione relativa all'eventuale occupazione del suolo pubblico, in presenza di postazioni fisse. Anche i volantini devono riportare il nominativo del committente responsabile.
La propaganda a mezzo stampa e radiotelevisiva
Le regole per la propaganda elettorale a mezzo stampa e radiotelevisiva sono stabilite con apposito provvedimento dall’Autorità per le Garanzie sulla Comunicazione in attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28 in materia di parità di accesso ai mezzi d'informazione e di comunicazione politica e decorre dalla data di convocazione dei comizi elettorali.
Queste regole non si applicano agli organi ufficiali di stampa e radiofonici dei partiti e dei movimenti politici e alle stampe elettorali di liste, gruppi di candidati e candidati impegnati nella competizione elettorale.
Sono consentiti:
- gli annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi;
- le pubblicazioni o le trasmissioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati;
- le pubblicazioni o le trasmissioni di confronto tra più candidati.
Tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa o foto stampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione, debbono indicare il nome del responsabile.
Gli strumenti di propaganda elettorale relativi ad uno o più candidati, prodotti o commissionati da sindacati, organizzazioni di categoria o associazioni, devono essere autorizzati dai candidati o dai loro mandatari.
Dalla mezzanotte del secondo giorno antecedente la data delle elezioni, e cioè con la chiusura della campagna elettorale scatta il divieto per qualsiasi forma di propaganda, compresa quella effettuata attraverso giornali e spot televisivi.
La propaganda istituzionale
Il divieto di propaganda istituzionale interessa sia le strutture che gli organi dell’Ente.
Come è noto l’art. 9, comma 6, della legge 22/02/2000, n. 28 dispone che dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è fatto divieto, a tutte le Pubbliche Amministrazioni, di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.
In relazione a tale disciplina il successivo art. 13 della legge ha disposto l'abrogazione dell'art. 5 della Legge 10/12/93, n. 515 il quale, con formulazione identica, vietava alle pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda ancorché inerenti alla loro attività istituzionale, nei 30 giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale e per tutta la durata della stessa.
Si premette che l’espressione “pubbliche amministrazioni” deve essere intesa in senso istituzionale e non con riferimento ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, i quali, se candidati alle prossime consultazioni, possono svolgere attività di propaganda elettorale al di fuori dell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempreché, a tal fine, non vengano utilizzati i mezzi, risorse, personale e strutture, assegnati alle pubbliche amministrazioni medesime per lo svolgimento delle loro competenze.
Da ciò discende che dovrebbero rientrare nel divieto di propaganda elettorale solo le attività di propaganda collegabili direttamente o indirettamente a qualsiasi attività amministrativa.
Non costituiscono attività di propaganda le forme di pubblicizzazione necessarie per l’efficacia giuridica degli atti amministrativi.
Agevolazioni postali e fiscali
Agevolazioni postali
Le tariffe postali agevolate sono state soppresse a decorrere dall'1/6/2014 dal D.L. 66/2014.
Agevolazioni fiscali
Nei 90 giorni precedenti le elezioni sono previste agevolazioni fiscali (iva al 4%) per il materiale tipografico, l'acquisto di spazi di affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani e periodici, per l'affitto di locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, commissionati dai partiti e dai movimenti , dalle liste e dai candidati.ù
Nel periodo elettorale di chiamata alle urne dei cittadini (dalla data di indizione dei comizi), scatta l’esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo per l'occupazione temporanea di suolo pubblico in quanto, trattasi di “atti costitutivi, statuti e ogni altro atto necessario per l’adempimento di obblighi dei movimenti o partiti politici, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari“ (risoluzione n. 89/E del 1' aprile 2009 dell'Agenzia delle Entrate).
I sondaggi
La diffusione e la pubblicazione dei risultati, anche parziali, dei sondaggi per le elezioni devono essere accompagnate dalle seguenti indicazioni della cui veridicità e’ responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:
- soggetto che ha realizzato il sondaggio e, se realizzato con altri, le collaborazioni di cui si e’ avvalso;
- numero delle persone interpellate e universo di riferimento;
- domande rivolte;
- percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;
- criteri eseguiti e l’individuazione del campione;
- date in cui è stato realizzato il sondaggio;
- metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati.
Divieto
Nei quindici giorni precedenti la data delle elezioni e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori.