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Dichiarazioni sostitutive di atto notorio

Descrizione

Consiste in una libera dichiarazione riguardante stati, qualità personali o fatti a diretta conoscenza dell'interessato e per i quali non è prevista la dichiarazione sostitutiva di certificazione.

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa nell'interesse proprio del dichiarante, può riguardare anche stati, fatti e qualità personali relative ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. Con questa dichiarazione si può altresì attestare che la copia di una pubblicazione, di titoli di studio o altri documenti, sono conformi all'originale.

L'autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive di atto notorio non autenticate da pubblico ufficiale potrebbero non essere accettate dai privati. 

Cosa fare

Se la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata alle Amministrazioni Pubbliche e ai Servizi Pubblici, la firma non deve essere autenticata, bensì apposta in presenza del dipendente addetto a riceverla oppure presentata o inviata allegando la fotocopia di un documento di identità.

E' comunque necessario autenticare la firma per le domande che riguardano la riscossione di benefici economici (pensioni, contributi, ecc.) da parte di altre persone.

La dichiarazione sostitutiva di atto notorio è estesa anche ai privati (ad esempio banche ed assicurazioni) che decidono di accettarla. Per i privati, infatti, accettare la dichiarazione non è un obbligo ma una facoltà. In questo caso è necessario autenticare la firma del dichiarante.

Chi può autenticare la firma

L'autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o da altro dipendente incaricato dal Sindaco.
La firma deve essere autenticata solo quando lo preveda una specifica norma di legge: in quest'ultimo caso, l'autenticazione della firma non è comunque necessaria quando essa è accompagnata dalla copia non autenticata di un documento di riconoscimento, oppure quando è apposta in presenza del dipendente addetto a riceverla.

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ultima modifica 2022-01-30T11:21:42+01:00