Residenza: variazioni all'interno del Comune (cittadini italiani e non italiani)
Descrizione
E' il trasferimento da un indirizzo ad un altro all'interno dello stesso Comune. Anche il semplice cambio di numero civico o di interno corrisponde ad un cambio di indirizzo e dunque di residenza.
Quando un cittadino o un nucleo familiare si trasferiscono all'interno del Comune di residenza devono comunicarlo all'Ufficio Anagrafe entro 20 giorni dall'inizio della dimora abituale (requisito necessario per poter inoltrare domanda di residenza).
La decorrenza giuridica del cambio di residenza è la data di presentazione della dichiarazione; entro i due giorni lavorativi successivi il richiedente sarà iscritto in anagrafe e potrà ottenere il certificato di residenza e lo stato di famiglia.
Il Comune, entro 45 giorni dalla richiesta, procede all'accertamento dei requisiti cui è subordinata l'iscrizione anagrafica (innanzi tutto l'effettiva dimora abituale). Trascorso tale termine senza che siano pervenute comunicazioni negative, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto (silenzio-assenso, art. 20 legge 241/1990).
Se cambio residenza devo rinnovare la carta di identità?
NO. A seguito del cambio di residenza, per coloro che sono in possesso di una carta d'identità ancora valida non occorre rinnovarla, poichè l'indirizzo non è considerato un dato identificativo della persona.
Cosa fare
- La richiesta di cambio indirizzo deve essere presentata all'Ufficio Anagrafe da una persona maggiorenne, che può inoltrare domanda anche per la propria famiglia.
- Se ci si aggrega ad un nucleo familiare già esistente occorre la presenza di una persona maggiorenne componente il nucleo familiare in cui si entra a far parte, per una dichiarazione di accettazione. In alternativa il componente della famiglia ospitante potrà presentare dichiarazione scritta (allegando una copia del documento di riconoscimento) di accettazione della persona o delle persone che richiedono la residenza.
- L'eventuale domanda di iscrizione anagrafica, priva di idonea documentazione o, in alternativa, di autocertificazione, sarà dichiarata dall'ufficiale d'anagrafe: “irricevibile” (o “inammissibile”), ai sensi e con le modalità di cui all'art. 2 della legge n. 241/1990.
Presentazione della domanda
Dal 9 maggio 2012 è entrata in vigore la nuova disciplina prevista dall'art. 5 del decreto legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito in legge 4 aprile 2012, n.35, che ha introdotto il "cambio di residenza in tempo reale".
I cittadini potranno presentare tutte le dichiarazioni anagrafiche (cambio di residenza con provenienza da altro comune o dall'estero, cambio di abitazione nell'ambito dello stesso comune) non solo allo sportello comunale, ma anche per raccomandata, per fax o per via telematica.
La trasmissione telematica e' consentita mediante una delle seguenti modalità:
- sottoscrizione del dichiarante con firma digitale;
- identificazione del dichiarante attraverso carta di identità elettronica o carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
- trasmissione attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante alla PEC del Comune;
- acquisizione mediante scanner di copia della dichiarazione e di copia del documento d'identita' del dichiarante e trasmissione tramite posta elettronica semplice.
La dichiarazione per essere accettata deve contenere necessariamente tutti i dati obbligatori previsti negli appositi moduli. Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento di identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente.